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FRANCESCO SFORZA AD ANTONIO DA CARDANO
6 giugno 1458. Minuta.

Correcta per dominum Nicolaum Arcimboldum.
Mediolani VI iunii 1458.
Antonio de Cardano.
(a) Dilecte noster. Havemo novamente inteso quello che per doe toe lettere de dì primo del presente in Taurino ne scrivi et simelmente quanto lo spettabile messer Aluyse Bollero per tre soe, date una in Ivrea al penultimo del mese passato, le altre doe in Taurino al primo del presente, ne significa cercha le cose soe et respondendoti dicemo che et la liberatione del prefato messer Aluyse et ogni suo favore et commodo ne piace summamente et ne dà singulare contenteza come de persona dela quale ogni infortunio, iniuria et oppressione ne è stata molestissima et habiamo reputata nostra medesima. Vero è che, intendendo nuy che in la promessa facta per esso al’illustre .. duca de Savoya non sia facta alcuna mentione o reservatione del facto nostro, per rispecto dela adherentia ha dicto messer Aluyse verso nuy ne troviamo in non poca admiratione et displicentia che tanto per lo prelibato duca quanto per messer Aluyse sia avuta cussì piccola consideratione et facto tanto poca estima del’interesse, dela ragione et del’honore nostro, perché non conviene ben ad la amicitia, propinquitade et vincoli che sono fra lo prefato duca et nuy ch’el ne voglia in questa forma privare del’adherente nostro, nec etiam gli è permesso, immo penitus prohibito per vigore dela unione generale italica. Ceterum, messer Aluyse non ha in nostro preiudicio et senza consentimento nostro possuto obligarsi ad cosa per la quale rimanga desobligato dal vincolo in che ne è tenuto per la forma de dicta adherentia, siché de tale promessa facta per dicto messer Aluyse in preiudicio dela ragione nostra nuy non ne restiamo punto contenti né gli consentemo per alcuno modo et non possiamo estimare né credere che Conradino Zorzo senza nostra licentia, ymmo havendo penitus contraria imposicione et comandamento da nuy per più nostre lettere, gli havesse consentito et, quando per imprudentia et poca advertentia lo havesse tolerato, non doveria però la ignorantia soa preiudicare tanto al facto nostro, né [n]uy disponemo haverlo per accepto, (b) unde, non obstante le persuasioni de dicto messer Aluyse et de Conradino per le quali sei sopraseduto de non andare al’illustre duca secondo la commissione toa, benché presupponemo che tutto habbi facto ad bono fine, pure ne piaceria che tu havessi prosequito il tuo camino per exequire quello si contene in la instructione toa circha le cose te commisimo oltra la liberacione del dicto messer Aluyse, videlicet de operare che dicta liberacione se facesse simplice et che luy fosse riposto in pristinum statum et senza altra obligatione, come si conviene al’honore nostro, item ad sollicitare la causa deli gentilhomini da Coconate, dela quale, non si facendo altra provisione, anzi innovandosi ogni dì cose assay in loro preiudicio, ad nuy resulta gravissimo carico et vergogna.
Et però, estimando nuy lo honore nostro tanto che ad niuna altra cosa disponemo posponerlo, volemo che, per fare intendere al prelibato illustre duca la disposicione nostra et adciò che, mettendo de presenti questa cosa in silentio, non paressimo approbare tale promissione facta per messer Aluyse in detrimento dela ragione nostra, tu vadi ad esso illustre duca et gli dichi le cagioni per le quali ne siamo mossi ad mandarti, videlicet per sollicitare la liberacione de messer Aluyse in caso che tu trovassi non fosse ancora relaxato, subsequenter per operare et instare ch’el sia restituito ad la possessione dele terre et cose soe et reposto in li primi termini et conditione in li quali era quando fu preso et, licet tu habi intexo dela sua liberacione, nondimeno, perché non è stata libera como nuy credavamo, tu s’è andato per fare instantia se facia liberamente, perché, tolerando nuy ch’el sia lassato cum questa forma de obligatione, non solo seria preiudiciale al’interesse nostro, ma etiam ne portaria grandissimo mancamento et, in caso che pure messer Aluyse, sponte sua, consenta ad obligacione alcuna, saltem richiedi et insta cum ogni modesta diligentia ch’el se habia digna consideratione ala specialitade nostra et se facia expressa reservatione dela nostra adherentia, ad la quale non è possuto né per la excellentia soa né per messer Aluyse derogare senza consenso nostro, et havendo quello illustre duca verso nuy quella bona dispositione ch’el dice et quale richiede la convinctione et vinculi nostri, facilmente debe condescendere ad volere provedere al’honore nostro et al debito suo, ma queste parole volgiamo dica cum ogni modestia et, quando tu intendessi che ad ciò se rendesse difficile et renitente et dicesse, come forse dirà, che di questo li ambassiatori suoi ne conferirano cum nuy, siamo contenti che, datogli ben ad intendere che nuy non remanemo satisfacti né contenti de dicta promissione et obligatione senza la reservacione nostra, come è dicto, tu non procedi più oltra ad altra protextacione né in parole più rigide, ma cum bona modestia, tolta licentia, te ne ritorni. Et questo dicimo solo per non fare deteriore le condicione de domino Aluysio.
Volemo insuper facci instantia circha la specialitade deli gentilhomini da Coconate, in la quale similiter, se la excellentia soa se remettesse ad la commissione facta ad li ambassatori soi et non paresse volere altramente provedere, ne contentamo che non procedi più oltre, però che, se cum dicti ambassatori poremo assettare questa materia, in bona hora, dove non, deliberaremo quello sia da fare per salveza de dicti gentilhomini et honore nostro, ma ben siamo contenti che li faci intendere non deliberamo cum tanto detrimento de nostro honore lasarli expoliati, como sono stati per fin’a qui, et lo pregi che dagi a suoy ambasatori tale impositione che possiamo fare conclusione qual sia exequita e non como se feci cum domino Andrea Meleti, la conclusione dal quale may non ha hauto effecto.
Questo non volemo tacere, perché tu ne scrivi che messer Eunotino se è doluto et facto gran caso cum quelli de messer Aluyse deli fanti nostri mandati in Rocha Sparavara, che nuy molto ne meravigliamo che loro prendano admiratione se per nuy è facto quello che senza nostro extremo carico non potevamo negligere, perché manifesto è che, essendo nuy lacessiti in la offesa deli adherenti nostri senza alcuna legitima cagione, ne è stato et licito et honesto subvenirli non che de alquanti pochi fanti, ma de ogni expediente et grosso presidio, et la natura dela cosa richiedeva che gli mandassimo uno grosso exercito, el che haveressimo facto se non fossimo retardati per la benivolentia et fraterna affectione che portiamo ad quello illustre duca, al quale Dio sa che, se non constretti per propria forza del debito et del’honore nostro, per ogne altro respecto non poressimo condurne a fare cosa molesta più che ne movessimo contra nuy medesimi, et ben meravilgiamo che dicano dicti fanti havere fatto novitate, perché ben se sa che non debeno stare asidiati et più expectare de difendersi dale mure, ma possano fare guerra et offendere, ma il remedio a questo era levare lo campo et fare restituire a domino Aluyso il suo. Ad la parte del commissario et fanti che se dice habiamo mandato in le terre de domino Iacobo da Valperga sappi che non è niente, solo habiamo mandato uno nostro doctore de Pavia ad peticione soa che vada al prelibato illustre duca per fare […] soa excusatione dele imputatione gli sono date presso ad esso duca.
Ultimo ricordarai lo facto del spectabile messer Tomaso da Riete, nostro consigliero, iuxta la continentia dela instructione toa, et demum, inanzi la partita toa de lì da Taurino, sforzati intendere s’el se fa realmente la restitutione dele terre ad messer Aluyse o non, adciò che sappi meglio la instantia habbi ad fare presso al’illustre duca, et in la partita toa de lì advisane del tutto chiaramente.

(a) Scritto nel margine sinistro: «Lectum in Consilio secreto et approbatum».
(b) Scritto nel margine destro con un segno di richiamo:
«maxime perché
de ciò non ha
mandato da
nuy, ymo e
la instructione
soa e tute
le littere nostre
scripte a luy
significano lo
contrario,
».

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